Il Decreto Legge Semplificazione, convertito in Legge 11 settembre 2020 n° 120, ha portato modifiche al Codice dei Contratti, in merito alla gestione degli appalti e dei contratti stessi.
Vediamo le principali novità:
• Per i lavori urgenti, la verifica dei requisiti dell’Appaltatore può essere fatta successivamente alla consegna dei lavori o forniture stesse, per quei lavori i cui i bandi sono antecedenti alla data di approvazione della suddetta legge;
• I sopralluoghi in fase di gara sono obbligatori soltanto nei casi in cui sono strettamente ritenuti indispensabili dalla Stazione Appaltante;
• l termine per la presentazione delle offerte per le procedure di affidamento iniziate entro il 22.2.20 vanno aggiudicate entro il termine massimo del 31 dicembre 2020;
• Il termine di aggiudicazione degli accordi quadro, qualora sono in corso procedure di affidamento, vanno aggiudicati entro il 31 dicembre 2020 ovvero vanno resi esecutivi gli accordi quadro aggiudicati;
• Nei lavori in corso di esecuzione, il Direttore dei Lavori, provvede alla redazione di uno stato di avanzamento dei lavori, entro quindici giorni dall’approvazione della suddetta legge, a favore dell’appaltatore anche in deroga alle dispiosizioni di capitolati e contratto;
• Il Responsabile Unico del Procedimento, provvede alla redazione del Certificato di pagamento, entro la stessa data dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero massimo nei successivi 5 giorni.
• La Stazione Appaltante provvede al pagamento dello stesso all’Appaltatore nei successivi 15 giorni;
• Il Direttore dei Lavori, provvede al pagamento all’Appaltatore degli oneri di sicurezza per il Covid 19 in cantiere, secondo l’integrazione al piano di sicurezza e coordinamento e il computo estimativo fatto dal dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
• Nelle procedure di affidamento, le cauzioni seppur di importo non adefguato possono essere successivamente integrati dagli operatori economici concorrenti;
• Il Documento Unico di Regolarita’ Contributiva (DURC) sarà integrato dal documento di congruita’ dell’incidenza della manodopera riguardante la tipologia di lavori da eseguire.
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