Il Decreto Salva Casa, ovvero Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, aggiorna in tema di attività edilizia, quanto riportato nel Testo Unico dell’Edilizia, in particolar modo, con una modifica intervenuta con un nuovo articolo 23 ter bis che prende corpo nel DPR 380/2001, e che rappresenta una nuova procedura per il cambio di destinazione d’uso. Vediamo i 7 punti sostanziali che individuano i requisiti che devono avere i possibili cambi di destinazione d’uso:
1) Liceità urbanistica del mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare senza opere all’interno della stessa categoria;
2) Ammissibilità urbanistica del mutamento di destinazione d’uso, senza opere tra le categorie funzionali in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C;
4) I comuni hanno la possibilità di inserire eventuali condizioni particolari negli gli strumenti urbanistici;
5) Il mutamento di destinazione d’uso è sempre consentito qualora lo stesso sia finalizzato all’utilizzo dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile;
6) le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra, il passaggio alla destinazione d’uso di abitazione residenziale è ammesso solo nei casi previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.
7) la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) è il titolo edilizio per la variazione di destinazione d’uso
Di seguito, riportimo il testo inserito all’articolo 23 ter (del DPR 380/2001 detto Testo Unico dell’Edilizia) in merito alle variazioni delle destinazioni d’uso
c) l’articolo 23-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare senza opere all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
1-ter. Sono altresì sempre ammessi il mutamento di destinazione d’uso senza opere tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d’uso di cui al comma 1-ter è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile. Il mutamento non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra il passaggio alla destinazione residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.
1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali più favorevoli. Restano ferme le disposizioni del presente testo unico nel caso in cui siano previste opere edilizie.” 2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: “il mutamento della destinazione d’uso” sono aggiunte le seguenti: “di un intero immobile”
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