Il Decreto-legge 69/2024 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” ha inteso modificare il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) al fine di migliorare alcune rigidità, riportate in quest’ultimo Decreto, al fine di rendere commerciabili gli immobili a destinazione residenziale e non, che erano talvolta, non commerciabili a causa della presenza di alcune difformità, anche di piccola entità, che però non rendevano legittimo l’immobile.
Per quanto riguarda in particolare lo “Stato legittimo” il comma 1 lettera b) dell’articolo 1 va a modificare quanto già previsto all’articolo 9-bis del Dpr 380/2001, al fine di rendere semplice ed immediata, la dimostrazione della legittimità degli immobili. Vediamo i principi fondamentali, evidenziati dall’intervenuta normativa, per dimostrare la legittimità di un immobile:
a) In alternativa al titolo edilizio originario, può essere utilizzato anche l’ultimo titolo abilitante, regolarmente rilasciato, che abbia già verificato l’esistenza di un titolo abilitativo a monte, che ha permesso l’edificazione dell’immobile;
b) L’esistenza di rilasciati anche in sanatoria, come la Scia in sanatoria il permesso a costruire in sanatoria, ovvero eventuali sanzioni pecuniarie comminate per annullamenti di titoli edilizi;
c) Il pagamento di sanzioni pecuniarie ea fine di procedimenti edilizi, nonché la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni riguardanti le attività edilizie e le tolleranze costruttive intervenute previste dall’articolo 34 bis del Dpr 380/2001
Leggi il testo dell’articolo comma 1 lettera b) dell’articolo 1 Decreto-legge 69/2024
b) all’articolo 9-bis, comma 1-bis :
1) al primo periodo, le parole: «la stessa e da quello» sono sostituite dalle seguenti: «la stessa o da quello» e le parole: «l’intero immobile o unità immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, rilasciato all’esito di un procedimento idoneo a verificare l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa,»;
2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorre, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all’articolo 34-bis.»;
3) al comma 1-bis, terzo periodo, le parole: «al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al quarto periodo»;
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