Il Nuovo Testo Unico dell’Edilizia. in fase di approvazione, all’articolo 34 denominato “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia”, evidenzia, in modo chiaro, all’autorità competente, cosa fare, qualora nell’ambito delle attività di sorveglianza per l’edilizia privata, intesa sia come vigilanza del territorio, ovvero come riscontro adenunce fatte da terzi, si riscontrino opere edilizie in corso di realizzazione ed in difformità ai relativi strumenti urbaistici, rilevati dagli organi di controllo.
In particolare, è previsto che, per opere accertate ed in corso di esecuzione senza titolo per:
1. Interventi di trasformazione del territorio e interventi trasformazione del patrimonio edilizio esistente eseguiti in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia;
2. Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia Art. 46;
3. Interventi di restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, e opere minori soggette a titolo abilitativo, eseguiti in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia;
Per cui, il responsabile dell’ufficio comunale preposto, provvede a sospendere i lavori dopo averne constatata l’avvenuta violazione entro 15 giorni dalla data della stessa che ha effetto fino ai succesivi 45 giorni per il provvedimento da adottare. A fronte dell’eventuale inerzia del responsabile dell’ufficio comunale preposto, il competente ufficio regionale, nei successivi 30 giorni, vara i dovuti provvedimenti dandone la relativa comunicazione all’autorità giudiziale.
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