A partire dall’ 1 gennaio 2021, anche per le imprese affidatarie di lavori privati, di importo pari o superiori ai 70.000 euro, devono applicare il Decreto n°143 del 25.6.2021, inerente il calcolo della congruità della manodopera. In particolare, l’importo dei versamenti da effettuare alla Cassa Edile, devono essere congrui alle percentuali previste per la tipologia di lavoro. Ad esempio, per la realizzazione di lavori rientranti nella categoria OG1 riguardante la Nuova edilizia civile, compresi Impianti e Forniture, il coefficiente è del 14,24%. Spetta alla Cassa Edile o Edilcassa evidenziare eventuali difformità riscontrate, e spetta alla stessa recuperare gli eventuali importi congruenti con le percentuali previste per la tipologia di lavorazione che sta effettuando l’impresa appaltatrice. Qualora la stessa impresa non ottemperi ai relativi pagamenti, la Cassa Edile, procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
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