La revisione delle tabelle millesimali nei condomini è sempre una procedura molto difficile. I condomini sono tanti e le idee sono spesso non univoche.
L’attività di revisione delle tabelle millesimali, in edilizia, è regolata dall’art. 69 disp. att. c.c. per che evidenzia che:
• Le tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificate ovvero modificate con il voto all’unanimità;
• Possono essere rettificate o modificate anche se richiesto da un condomino singolo;
• Le tabella millesimale vanno modificate quando sono la conseguenza di un errore;
• Le stesse vanno modificate anche per sopravvenuta mutazione delle condizioni di una parte dell’edificio;
• Vanno modificate se sono intervenute mutazioni di volumetrie come per interventi di sopraelevazione, con variazione di superfici o volumi ovvero incremento o diminuzione delle unità immobiliari,
• Le tabella millesimale vanno modificate quando risulta alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare;
• L’amministratore inadempinte al suddetto obbligo, può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni prodotti.
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