EDILIZIA: come fare per stipulare i subcontratti nelle costruzioni?

 

Ricordiamo che di sovente, non è facile, per un’impresa appaltatrice di lavori di edilizia, poter eseguire in prima persona tutte le lavorazioni di un cantiere, si pensi ai soli lavori impiantistici che abbisognano di aziende specializzate nel relativo settore.
Ad oggi, anche dopo le recenti modifiche normative, quali sono i principi da adottare al fine di rendere possibile l’osservazione delle vigenti normative in materia di subappalti e subcontratti?
Attualmente ricordiamo che sono posta sotto verifica obbligatoria della BDNA Banca Dati Nazionale Antimafia, per qualsiasi importo le seguenti lavorazioni:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri.
Per tali lavorazioni se le ditte non sono in possesso della white List della Prefettura di appartnenenza devono essere verificate attraverso la BDNA suddetta.
Per tutte le altre lavorazioni vigono le seguenti regole:
– L’appaltatore nell’offerta abbia indicati i lavori le opere per le quali si intende ricorrere all’istituto del subappalto;
– il subcontraente non abbia a proprio carico motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del D Lgs50/2016 e smi;
– il subcontraente non abbia partecipato alla gara per l’affidamento dell’appalto

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