E’ quanto indicato dalla Delibera Anac 68/2023, la quale ha affrontato il problema sostanziale dei rapporti di parentela ed affinità nell’ambito delle procedure di affidamento e nelle gare di appalto.
In particolare, tale Delibera, evidenzia che, oggi la normativa, piuttosto completa sull’argomento prevede che i membri di commissione di gare di appalto o che hanno la nomina di Responsabile Unico del Procedimento, non possano presiedere tale nomine, se tra i concorrenti vi sia un concorrente con rapporto di parentela, ovvero di un rapporto di affinità. Lo prevede indirettamente l’articolo 42 del Decreto Legislativo 50/2016 (Codice degli Appalti), lo prevede altresì l’articolo 6 del DPR 62/2016, non solo ma le Linee Guida ANAC n. 15 prevedono che deve essere in ogni caso resa la dichiarazione di insussistenza del legame da parte di tutti i commissari e del Rup che espleta la gara di appalto. Nel caso specifico, analizzato dalla Delibera Anac 68/2023, la gara di appalto era relativa ad un servizio di architettura ed ingegneria, e per lo stesso, il Rup aveva rapporti di parentela con un mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che si era aggiudicato l’appalto. Per questo tutta la disamina riportata nell’allegata Delibera.
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