Gli appalti, e le ristrutturazioni, nel settore delle costruzioni rappresentano un terreno complesso e delicato, dove la sicurezza in fase di esecuzione riveste un ruolo cruciale. Recentemente, un’istanza di parere di precontenzioso presentata dall’OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria e consulenza tecnico-economica) ha sollevato una questione di fondamentale importanza: è lecito utilizzare il criterio del prezzo più basso per i servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione con un importo superiore ai 140.000 euro?
In un caso specifico, una Stazione Appaltante aveva avviato una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l’assegnazione di un incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Il criterio adottato per l’affidamento era quello del prezzo più basso, suscitando l’attenzione dell’OICE che ha presentato un’istanza di parere di precontenzioso contestando tale scelta.
L’OICE, consapevole della rilevanza del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ha evidenziato come, in base al Nuovo Codice Appalti, i servizi di ingegneria e architettura con un importo superiore a 140.000 euro dovrebbero essere assegnati mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Questa argomentazione ha trovato supporto nel parere di precontenzioso dell’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione).
L’Anac, nel suo parere UPREC-PRE-732-2023-S-PREC DIR del 13 Ottobre 2023, ha richiamato il comma 2 dell’articolo 108 del Decreto Legislativo 31.3.2023 n°36, che impone l’obbligo di utilizzare l’offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi di ingegneria e architettura con un importo superiore a 140.000 euro. D’altra parte, il comma 3 dello stesso articolo concede alle Stazioni Appaltanti la facoltà di utilizzare il criterio del minor prezzo solo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, escludendo i servizi ad alta densità di manodopera.
La conclusione chiara che emerge da questo parere è che i servizi di ingegneria, in particolare il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, non possono essere considerati come servizi standardizzati. Pertanto, l’uso del criterio del prezzo più basso in questo contesto risulta inadeguato e non conforme alle disposizioni normative vigenti.
Questo episodio sottolinea l’importanza di una valutazione oculata nella scelta del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione negli appalti e nelle ristrutturazioni. La sicurezza sul luogo di lavoro è una priorità assoluta, e la qualità del servizio offerto dovrebbe essere il criterio predominante nella selezione del professionista incaricato di garantire il rispetto delle normative e la tutela degli operatori sul campo. La consapevolezza di queste questioni è essenziale per assicurare che negli appalti e nelle ristrutturazioni nel settore delle costruzioni contribuiscano effettivamente alla realizzazione di progetti sicuri e di alta qualità.
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