La Privacy del Condominio: le responsabilità dell’amministratore e le regole da seguire

La privacy del condominio
privacy del condominio
privacy del condominio

La tutela della privacy è un obbligo prioritario per l’amministratore condominiale, chiamato a preservare e gestire le informazioni personali di tutti i membri della comunità residenziale. L’articolo 1130 del Codice Civile stabilisce chiaramente le responsabilità dell’amministratore, evidenziando l’importanza di gestire il “Registro di anagrafe condominiale” con scrupolosità.
Il Registro, conforme alle direttive dell’Agenzia Italiana Protezione Dati (Garante della Privacy), raccoglie dati essenziali quali generalità dei proprietari, titolari di diritti reali e personali di godimento, codice fiscale, residenza o domicilio e dati catastali delle unità immobiliari. Tuttavia, il numero di telefono non è incluso, per garantire un livello di riservatezza adeguato.
L’elenco comprende anche dati personali sensibili, definiti dal Garante come informazioni in grado di identificare direttamente o indirettamente una persona fisica, fornendo dettagli sulle sue caratteristiche, abitudini, stile di vita, relazioni personali, stato di salute e situazione economica. Ciò include dati di identificazione diretta, dati sensibili quali origine razziale o etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, salute, nonché dati su condanne penali e reati.
Il Garante della Privacy, nel vademecum “Il condominio e la privacy”, sottolinea l’importanza del consenso dell’interessato per la comunicazione dei dati personali a terzi, salvo obblighi di legge o necessità contrattuali. Questa precauzione mira a garantire una gestione trasparente e legale delle informazioni personali.
Negli anni, l’attenzione sulla privacy è cresciuta, aumentando la responsabilità degli amministratori condominiali. Il Regolamento europeo sulla privacy impone il trattamento liceo, corretto e trasparente dei dati personali, nonché la decisione sull’organizzazione della loro gestione. Rispetto al periodo precedente al 2018, il Regolamento ha introdotto maggiore severità nei confronti degli amministratori, che ora non necessitano del consenso dell’assemblea per gestire le informazioni dei condòmini.
L’amministratore è obbligato a fornire i propri dati, anagrafici e professionali, da apporre nella bacheca condominiale. Tuttavia, è vietato pubblicare informazioni contenenti dati personali che identifichino un condòmino. La bacheca è destinata a informazioni generali come gli orari della raccolta differenziata e avvisi di emergenza, preservando la privacy dei residenti.
L’amministratore affronta sfide particolari in situazioni di morosità, cercando di riscuotere somme tramite azioni legali. Tuttavia, il Garante della Privacy vieta la pubblicazione dei nomi dei morosi sulla bacheca condominiale, proteggendo il diritto alla riservatezza. Le informazioni relative al debito possono essere comunicate in assemblea senza identificare direttamente i condòmini inadempienti.
L’assemblea può richiedere la creazione di un sito Internet condominiale, una “bacheca digitale” riservata agli aventi diritto per consultare documenti e informazioni generali. Inoltre, l’installazione di sistemi di videosorveglianza deve essere approvata dall’assemblea, rispettando il principio di proporzionalità e seguendo le linee guida del Garante.
L’amministratore condominiale gioca un ruolo cruciale nella gestione delle informazioni personali, bilanciando la trasparenza con la protezione della privacy del condominio. Rispettare le normative e le indicazioni del Garante è essenziale per creare un ambiente condominiale sicuro e conforme alla legge.

Condividi:

  • Altri articoli

    Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Leggi la Policy.

    Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

    Chiudi