I lavori all’interno dei cantieri sono definiti da normative ben precise che prevedono l’applicazione di standard costruttivi e organizzativi tali da assicurare la qualità dell’opera realizzata e la sicurezza degli individui che la realizzano e di quelli che saranno gli utenti finali. Tuttavia, come ci insegna la famosa locuzione latina, “errare humanum est” e quando dall’errore derivano delle conseguenze, non è raro che per individuare i responsabili si finisca in tribunale davanti ad un giudice. In casi del genere capita spesso però che le conoscenze tecniche necessarie a comprendere le dinamiche e discernere l’errore esulino dalle competenze del giudice. In casi come questo, l’articolo 61 del Codice di Procedura Civile prevede che il giudice possa nominare un professionista esperto in materia e dotato di particolari requisiti per richiedere la sua assistenza nella risoluzione della causa: stiamo parlando del Consulente Tecnico d’Ufficio o, più comunemente, CTU
Si tratta di un esperto che, in primo luogo, deve essere iscritto ad uno specifico albo dei consulenti tecnici tenuto presso ogni tribunale. L’iscrizione a tale albo è subordinata al possesso di requisiti specifici come l’iscrizione ad un Ordine Professionale o alla Camera di Commercio, competenze specifiche e documentate in un determinato ambito tecnico, specchiata condotta morale e competenze o titoli che attestino le capacità dell’individuo di svolgere l’attività di consulente secondo i dettami e i crismi del processo civile.
Nel nostro caso si potrebbe trattare di un esperto di costruzioni, di progettazione di impianti o di sicurezza sul lavoro, tuttavia sottolineiamo che gli ambiti e i settori in cui è diviso l’albo dei CTU sono molto vari e inglobano un numero vasto di categorie professionali.
Una volta nominato, il CTU, dovrà prestare giuramento secondo la formula di rito ed impegnarsi a rispettare il principio di terzietà per essere, come si suol dire, “super partes” nel rispondere al quesito tecnico del giudice ricercando la verità e l’evidenza scientifica dei fatti senza favorire o danneggiare nessuna delle parti in causa. Nello specifico egli dovrà svolgere una perizia, nel caso di un incidente nell’ambito cantieristico potrebbe servire un sopralluogo, degli accertamenti, magari l’accesso alla documentazione del cantiere, ed analizzare i fatti e redigere la relazione peritale in risposta al quesito.
Precisiamo che spesso capita che, nonostante la bontà e la chiarezza della perizia del CTU, la relazione peritale o, peggio, tutta la sua attività di consulenza venga ritenuta nulla a causa di qualche mancanza dovuta ad una non dimestichezza con il linguaggio e le procedure giuridiche. Ripetiamo ancora una volta “errare humanum est”, tuttavia con l’esperienza o, meglio ancora, con uno studio o un percorso formativo adatto, è possibile svolgere il ruolo di consulente senza commettere errori tali da inficiare il proprio operato.
In questi casi, consigliamo di frequentare gli ormai diffusi corsi per CTU per acquisire la preparazione tecnico-giuridica necessaria a svolgere il proprio ruolo in tribunale seguendo tutti i passaggi del processo civile telematico. Alcuni tribunali richiedono esplicitamente la frequenza di corsi simili, come nel caso più famoso del Tribunale di Firenze che, da regolamento, prevede sia per l’ammissione che la permanenza all’interno dell’albo dei CTU di pertinenza la partecipazione ad un corso di formazione di almeno 20 ore.
Fatta questa premessa, per iscriversi all’albo del CTU del Tribunale territorialmente competente bisognerà inviare un’apposita domanda direttamente al Presidente del tribunale allegando dei documenti specifici in carta da bollo che consistono nell’estratto dell’atto di nascita in carta, nel certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda nel certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale nel certificato di iscrizione all’albo professionale e in tutti i titoli e documenti che attestino la propria capacità tecnica (certificazioni, attestati di corsi di formazione ecc.)
Chiunque intenda diventare CTU deve avere ben chiaro che, secondo la normativa attuale, è impossibile iscriversi a due o più albi appartenenti a circoscrizioni territoriali diverse. Ad esempio, non ci si potrà iscrivere simultaneamente presso il Tribunale di Firenze e quello di Roma, ma bisognerà inoltrare la richiesta al tribunale di competenza per il comune di residenza o di domicilio professionale. Puntualizziamo inoltre che, successivamente all’iscrizione, bisognerà comunicare al presidente del tribunale ogni ulteriore cambio di residenza, di recapiti, nonché tutti gli altri eventi che possano determinare la sospensione o l’interruzione dell’attività professionale.