E’ fondamentale sapere, per le Imprese e gli Operatori dell’edilizia, che l’eventuale mancata richiesta di autorizzazione al subappalto, è punibile con l’arresto da sei mesi ad un anno.
Non tutti sanno che è un reato grave, perpetrato dall’Appaltatore stesso, ma che non risparmia al reato lo stesso subappaltatore e talvoltaanche per le figure del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
Oltre l’arresto è altresì comminabile anche un’ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo, ma non superiore a un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto.
E’ quanto recita l’articolo 21 della legge 646/1982, ma la stessa pena è comminata al subappaltatore stesso, come modificato dalla Legge 726/82 e la Legge 55/90.
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