Nell’ambito dei quesiti posti al Servizio Giuridico del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), uno di particolare interesse, per gli aspetti legati alle capacità professionali, è quello riguardanti la professione dei geometri. In particolare, il quesito posto, riguarda le capacità professionali, che riguardano la progettazione o la direzione lavori, di opere appartenenti al demanio comunale e/o patrimonio disponibile, da parte di un geometra che non ha sostenuto, però, l’esame di stato, e quindi non è iscritto al relativo collegio dei geometri. Ebbene, il Servizio giuridico del Mims, ha evidenziato che, come prevede il comma 3 dell’articolo 24 del D.Lgs. 50/2016, i progetti sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione. Inoltre il comma 5 dell’articolo 24 del D.Lgs. 50/2016, applicabile all’incarico di Direzione Lavori, prevede che l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi professionali. Per cui si evince che in generale, nell’ambito delle professioni tecniche, risulta essere abilitante non solo il superamento dell’esame di stato, ma anche la relativa iscrizione professionale al relativo albo di appartenenza.
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