Anche nelle Ristrutturazioni va redatta la notifica dell’art. 99 del D. Lgs 81/08?
E’ il primo adempimento da redigere, quando inizia un cantiere di ristrutturazione di immobili , se ci sono in cantiere più imprese.
In una ristrutturazione di un immobile o di una nuova costruzione, in genere, si palesa la necessità che partecipino alle lavorazioni più imprese, basti pensare agli edili, agli impiantisti, ai serramentisti etc., quindi più imprese che intervengono o contemporaneamente o anche in modo non contemporaneo.
Per questo, nasce la necessità, in capo al proprietario dell’immobile oggetto dei lavori, (che assume l’incarico di committente ), di notificare l’inizio dei lavori all’Azienda Sanitaria Locale ed all’Ufficio Provinciale del Lavoro competenti per territorio.
Per fare questo, il committente deve, preventivamente, provvedere a nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, che redigerà un Piano della Sicurezza e Coordinamento, ed un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per gli adempimenti da espletare durante i lavori di ristrutturazione, in genere può essere lo stesso professionista.
In particolare, per maggiore chiarimento, indichiamo i casi in cui tale notifica di inizio lavori va redatta e trasmessa:
• Nei cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese anche non contemporaneamente;
• Nei cantieri nei quali sia prevista la presenza di un’unica impresa, ma nei quali il numero di uomini-giorno è pari o superiore a 200 ;
• Cantieri nei quali sia prevista la presenza di un’unica impresa, ma che poi successivamente l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
Ma quali sono gli elementi da trasmettere
• Data della comunicazione;
• Indirizzo del cantiere;
• Committente;
• Natura dell’opera;
• Responsabile dei Lavori;
• Coordinatore per la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera;
• Coordinatore per la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera;
• Data presunta di inizio lavori;
• Durata dei lavori (presunta);
• Numero massimo presunto di lavoratori sul cantiere n°;
• Numero previsto di imprese nel cantiere n° ;
• L’impresa/e identificata per i lavori;
• Ammontare presunto dei lavori (importo netto comprensivo di oneri per la sicurezza);
Leggi anche:
CANTIERE: come si calcolano i costi della sicurezza, nell’ambito dei lavori di ristrutturazioni?
I PROFESSIONISTI PER LE RISTRUTTURAZIONI: le funzioni propedeutiche del Direttore dei Lavori.
I PROFESSIONISTI DELLE RISTRUTTURAZIONI: Il Coordinatore per la Sicurezza e gli aggiornamenti di legge.