LEGGE SALVA CASA: vi spieghiamo come funziona la sanatoria delle tolleranze costruttive

Vi spieghiamo come funziona la sanatoria delle tolleranze costruttive
Vi spieghiamo come funziona la sanatoria delle tolleranze costruttive
Vi spieghiamo come funziona la sanatoria delle tolleranze costruttive

Vi spieghiamo come funziona la sanatoria delle tolleranze costruttive Tra gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la Legge Salva Casa, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27.7.2024 n° 175, definita Legge 24 luglio 2024 , n. 105 ed intitolata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, ha introdotto le tolleranze costruttive, definendone altresì i parametri secondo i quali una difformità può dessere facilmente sanabile. Infatti prima il Decreto Salva Casa, poi la Legge Salva Casa, che ha ripreso il concetto incrementandolo fino al 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo, per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati, al fine di rendere commerciabili, una serie di immobili, che diversamente sarebbero non commerciabili. La Legge Salva Casa, prevede in particolare che, gli interventi edilizi realizzati entro il 24 maggio 2024, nei quali in fase esecutiva, ci sia stato il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta rispetto al titolo edilizio assentito, non costituiscono violazione edilizia, se per eccedenza, ovvero per difetto, trovano riscontro nei seguenti parametri: a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.
d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.
A tal proposito, la Legge Salva Casa, ha introdotto, i parametri suddetti all’articolo 34 del Dpr 380/2001, aggiungendo i commi 1 bis, 1 ter e 2 bis.

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