NEWS EDILIZIA: il sisma bonus la circolare del febbraio 2019.

Nello scorso mese di febbraio è stata pubblicata la circolare inerente il Sisma Bonus, per le detrazioni fiscali a cura dell’Agenzia delle Entrate, con ulteriori novità.
Ricordiamo a tal proposito che per il sisma bonus, si applica la detrazione sul singolo immobile e le sue pertinenze e con le seguenti detrazioni:
• il passaggio ad una classe rischio sismico inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021
• il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori, la detrazione spetta nella misura del dell’80% delle spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021;
La detrazione avviene da parte di soggetti, che pagano l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), fino ad un importo complessivo di 96.000 euro che devono godere dei seguenti diritti sull’immobile oggetto dei lavori:
• proprietari degli immobili;
• proprietari o nudi ;
• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
• locatari o ;
• soci di cooperative divise e ;
• imprenditori individuali.
Per poter godere delle detrazioni, il pagamento deve essere effettuati mediante bonifico “dedicato”, bancario.
Inoltre il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.
Diversamente, sulle parti comuni di edifici condominiali , si applica la detrazione e con le seguenti detrazioni:
• 75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
• 85% delle spese sostenute, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
Anche nel caso delle parti comuni di edifici condominiali la detrazione va calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro, e moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
La detrazioni previste per tutti gli interventi antisismici evidenziati, possono applicarsi anche alle
spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera.

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