“Il Regolamento di Formazione adottato dal CNI”, ha regolamentato l’aggiornamento della competenza professionali degli ingegneri.
Ma come funziona nei particolari tale aggiornamento seconda detta regolamentazione?
Formazione professionale continua: occorre per esercitare la professione, l’unità di misura è il Credito Formativo Professionale {CFP), ne occorrono circa 30 CFP per poter esercitare la professione. All’iscrizione all’ordine e nei successivi 2 anni dal conseguimento dell’abilitazione ne sono accreditati 90 CFP; diversamente se la prima iscrizione all’ordine avviene tra i due ed i cinque anni dal conseguimento dell’abilitazione: 60 CFP; se la prima iscrizione all’ordine avviene avviene dopo 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 30 CFP.
Formazione mediante l’apprendimento formale: sistema di istruzione e formazione delle università l’accreditamento dei CFP avviene attraverso la frequenza di corsi tipo master di 30 CFP al primo anno e di primo e secondo livello, dottorati frequenza (frazionabili);la frequenza di corsi universitari son valutati caso per caso QJ o esame finale.
Formazione mediante l’apprendimento non formale: mediante didattica a distanza o diretta a scelta del professionista i CFP sono dati 1 ora =1 CFP Partecipazione a-convegni, conferenze ed altri eventi max 3 CFP totali e per 1 ora= 1 CFP Partecipazione a visite tecniche a siti di interesse max 3 CFP totali e per 1ora=1 CFP; Partecipazione a stages formati sono valutati volta per volta.
Formazione mediante l’apprendimento informale: sono i crediti che si acquisiscono mediante l’esercizio della professione: 15 CFP al I anno legato all’ attività professionale con l’ attività lavorativo-che deve essere dimostrabile, per le Certificazioni professionali dell’Ordine massimo 15 CFP, per le Pubblicazioni massimo 5 CFP; per i Brevetti massimo 10 CFP per ognuno, per la partecipazione a gruppi di lavoro, e commissioni tecniche e di studio riconosciute dal Consiglio Nazionale massimo 5 CFP per ogni anno, per la partecipazione alle commissioni di esami di Stato per l’esercizio della professione massimo 3 CFP, per la partecipazione a interventi di solidarietà sociale ovvero in occasione di calamità naturali, per le quali la valutazione dei CFP viene fatta volta per volta.
Per saperne di più leggi o scarica: il REGOLAMENTO FORMAZIONE GAZETTA – Circolare CNI n. 255 del 16 Luglio 2013