I PROFESSIONISTI DELLE RISTRUTTURAZIONI: i Crediti Formativi per gli Ingegneri.

“Il Regolamento di Formazione adottato dal CNI”, ha regolamentato l’aggiornamento della competenza professionali degli ingegneri.
Ma come funziona nei particolari tale aggiornamento seconda detta regolamentazione?
Formazione professionale continua: occorre per esercitare la professione, l’unità di misura è il Credito Formativo Professionale {CFP), ne occorrono circa 30 CFP per poter esercitare la professione. All’iscrizione all’ordine e nei successivi 2 anni dal conseguimento dell’abilitazione ne sono accreditati 90 CFP; diversamente se la prima iscrizione all’ordine avviene tra i due ed i cinque anni dal conseguimento dell’abilitazione: 60 CFP; se la prima iscrizione all’ordine avviene avviene dopo 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 30 CFP.
Formazione mediante l’apprendimento formale: sistema di istruzione e formazione delle università l’accreditamento dei CFP avviene attraverso la frequenza di corsi tipo master di 30 CFP al primo anno e di primo e secondo livello, dottorati frequenza (frazionabili);la frequenza di corsi universitari son valutati caso per caso QJ o esame finale.
Formazione mediante l’apprendimento non formale: mediante didattica a distanza o diretta a scelta del professionista i CFP sono dati 1 ora =1 CFP Partecipazione a-convegni, conferenze ed altri eventi max 3 CFP totali e per 1 ora= 1 CFP Partecipazione a visite tecniche a siti di interesse max 3 CFP totali e per 1ora=1 CFP; Partecipazione a stages formati sono valutati volta per volta.
Formazione mediante l’apprendimento informale: sono i crediti che si acquisiscono mediante l’esercizio della professione: 15 CFP al I anno legato all’ attività professionale con l’ attività lavorativo-che deve essere dimostrabile, per le Certificazioni professionali dell’Ordine massimo 15 CFP, per le Pubblicazioni massimo 5 CFP; per i Brevetti massimo 10 CFP per ognuno, per la partecipazione a gruppi di lavoro, e commissioni tecniche e di studio riconosciute dal Consiglio Nazionale massimo 5 CFP per ogni anno, per la partecipazione alle commissioni di esami di Stato per l’esercizio della professione massimo 3 CFP, per la partecipazione a interventi di solidarietà sociale ovvero in occasione di calamità naturali, per le quali la valutazione dei CFP viene fatta volta per volta.

Per saperne di più leggi o scarica: il REGOLAMENTO FORMAZIONE GAZETTA – Circolare CNI n. 255 del 16 Luglio 2013

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