I PROFESSIONISTI DELL’EDILIZIA: in 19 punti le funzioni del Direttore dei Lavori

 

L’attività di Direttore dei Lavori, è stata da poco rivista attraverso il decreto del MIT n.49/2018, chaimato “Approvazione delle linee guida sulle modalità delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’Esecuzione”.
Vediamo i punti essenziali per espletare tale attività con le novità introdotte dalla suddetto Decreto Ministeriale.
1. Il Direttore dei Lavori opera il controllo sia tecnico che contabile ed amministrativo nell’esecuzione dell’intervento;
2. Il Direttore dei Lavori redige un rapporto sulle principali attività di cantiere e sulle lavorazioni;
3. Il Direttore dei Lavori emette ordini di servizio con i quali impartisce ordini e direttive all’appaltatore;
4. Gli Ordini di Servizio devono essere inviati al RUP dal Direttore dei Lavori;
5. Gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l’appaltatore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza;
6. Gli ordini di servizio vanno redatti in forma scritta e gli stessi vanno controfirmati dall’appaltatore;
7. Il Direttore dei Lavori verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma del progetto esecutivo;
8. Il Direttore dei Lavori attesta con il processo verbale di accertamento fatti o redazione di prove;
9. Il Direttore dei Lavori fornisce al RUP l’attestazione riguardante lo stato dei luoghi;
10. Il Direttore dei Lavori è responsabile dell’effettivo stato dei luoghi nella redazionedel verbale di consegna dei lavori;
11. Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna dei lavori, non oltre i quarantacinque giorni dalla data della firma del contratto;
12. Il Direttore dei Lavori non procede alla consegna dei lavori, qualora abbia riscontrato differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo;
13. Il Direttore dei Lavori riferisce immediatamente al RUP, della mancata consegna dei lavori indicandone le cause;
14. Il Direttore dei Lavori , fa eseguire tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee;
15. Il Direttore dei Lavori rifiuta i materiali o i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere ovvero qualora non siano conformi alla vigente normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea;
16. Il Direttore dei Lavori accetta in maniera definitiva i materiali soltanto dopo la loro posa in opera;
17. Il Direttore dei Lavori annota il rifiuto dei materiali sul giornale dei lavori o sul primo atto contabile utile ed entro quindici giorni dalla non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione;
18. Il direttore dei lavori insieme al collaudatore possono disporre di prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto.
19. Il direttore dei lavori insieme ai direttori operativi ed agli ispettori di cantiere in tema di subappaltatori provvede a:
• verificare la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate,
• verificare la presenza in cantiere dei subcontraenti, non subappaltatori
• verificare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata con il contratto stipulato;
• registra le contestazioni dell’appaltatore sulla qualità dei lavori eseguiti dal subappaltatore.

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