Nella bozza del Nuovo Regolamento attuativo del D. Lgs 18.4.2016 n° 50 e smi, è stato introdotto un comma 3 all’articolo 173, che ribadisce anche il concetto, già evidenziato nel Protocollo del 16.3.20 del Covid 19, nel quale si affermava che i lavori che vengono sospesi devono essere pagati mediante sal , per lavori effettuati fino alla data del verbale dei sospensione dei lavori. Ebbene il concetto è stato ripreso comma 3 all’articolo 173 del Nuovo Regolamento, la cui bozza si avvia verso l’approvazione definitiva. In particolare detto comma specifica che per le sospensioni dei lavori per periodi di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante deve liquidare i lavori fino ad allora eseguiti andando anche in deroga a quelle che sono le clausole contrattuali dell’appalto.
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