REVISIONE PREZZI: la rinuncia alla stipula dell’Appalto a causa dell’incremento dei costi dell’edilizia

REVISIONE PREZZI: un contratto può essere eseguito dopo 5 anni dalla gara?
REVISIONE REZZI
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Anche dopo 5 anni dall’espletamento della gara, rimane l’obbligo dell’aggiudicatario di un contratto di appalto a far fronte alla propria offerta. E’ quanto indicato dall’Anac, nella   Deliberazione del 7 dicembre 2022 n° 587, che a fronte di un parere richiesto in merito ad una procedura di gara, terminata alcuni anni dopo la partecipazione alla stessa, evidenziava il principio che l’affidatario, nonostante gli anni passati, gli aumenti e la revisione prezzi  che hanno minato l’equilibrio economico-finanziario dell’appalto, è tenuto a tener fede ai propri impegni dichiarati in fase di gara. La stessa Anac, però evidenzia anche l’onere per la Stazione Appaltante di rivedere gli importi a base d’asta che dopo diversi anni va rivista in funzione degli aumenti intervenuti. Diversamente, la Stazione Appaltante è tenuta comunque a comunicare, l’inerzia dell’Appaltatore, all’Anac, al fine di iscrizione nel  Casellario Informatico, per il possesso dei requisiti di quest’ultimo. In breve, l’Appaltatore, (nel caso specifico un’Ati) ha partecipato ad una gara, nel 2016, che prevedeva una concessione, con l’esecuzione di lavori, riguardanti l’adeguamento funzionale, nonchè la relativa progettazione definitiva ed esecutiva. Dal 2017 ci sono stati dei ricorsi sulla procedura di appalto da parte di altri concorrenti, con il risultato che la comunicazione di richiesta della documentazione per la stipula del contratto è avvenuta soltanto nel 2021. A questo punto, l’Appaltatore aveva posto riserve per i maggiori costi riguardanti l’esecuzione dei lavori, nonché per la gestione dell’impianto, visti i mutati costi energetici dal 2016 al 2021. 

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