RISTRUTTURAZIONI: i condomini e le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica.

Con il decreto 26/06/2015-“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” con le tabelle 3 e 4 dell’allegato 1, si sono designati i valori indicatori della prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro, al netto dell’efficienza degli impianti presenti negli immobili, e i cui interventi di riqualificazione per il raggiungimento di tali soglie, su aree condominiali, comportano delle detrazioni fiscali fino al 75%.
Vediamo quali sono i lavori che possono usufruire di tali detrazioni:
1. Lavori che interessino parti comuni di edifici condominiali, ma che riguardano i muri posti sui perimetri esterni;
2. Lavori che riguardino le superfici le cui trasmittanze termiche (U) siano maggiori di quelle riportate in tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 e smi (vedi D.M. 26 gennaio 2010);
3. Lavori che riguardano elementi già esistenti, non sono validi i lavori di ampliamento o ex novoc
4. Lavori che riguardano, anche la sostituzione degli infissi già esistenti sulle parti riguardanti l’intervento di riqualificazione energetica
Rientrano nelle detrazione, anche tutte le opere provvisionali per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica, come possono essere i ponteggi, la sistemazione di intonaci etc
Le detrazioni vanno applicate su un importo di spesa pari massimo a 40.000 euro per ogni unità immobiliare di cui si compone il condominio e riguardanti le spese sostenute a partire dell’1.1.2017.
Gli immobili sui quali è possibile richiedere tale detrazione devono essere:
 Condomini con impianto di riscaldamento già esistente sia esso centralizzato o autonomo, insistente su immobili accatastati ovvero in corso di accatastamento.
I soggetti che possono detrarre tali interventi di riqualificazione energetica sono: i proprietari, in regola con il pagamento di tributi e coloro che sostengono il pagamento di detti lavori.

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