Il Decreto Salva-Casa, Decreto Legge 24.5.2024 n°69, denominato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°124 del 29.5.2024 aggiorna in tema di attività edilizia, quanto riportato nel Testo Unico dell’Edilizia, in particolar modo, lo stesso è incrementato da un nuovo articolo 36 bis che prende corpo nel DPR 380/2001, e che rappresenta un vero e proprio condono edilizio, per le opere conformi agli strumenti urbanistici e che non hanno vincoli paesaggistici o di altra natura che siano assolui. Vediamo i 18 punti essenziali che spiegano il nuovo Condono Edilizio:
1) Sanatoria per piccoli abusi edilizi abusi realizzati in parziale difformità al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività;
2) Assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività;
3) La richiesta di sanatoria è fatta dal responsabile dell’abuso, ma anche il proprietario dell’immobile
4) L’attività edilizia deve essere conforme alla disciplina urbanistica vigente alla data di presentazione della domanda;
5) La richiesta di permesso in sanatoria va presentata allo Sportello Unico;
6) Il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria va accompagnata da una dichiarazione di un professionista abilitato che attesti la conformità edilizia, in riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento
7) E’ fondamentale provare l’epoca di realizzazione dell’intervento, mediante documentazione probante, ovvero mediante dichiarazione del professionista abilitato, che attesta in modo esplicito la data di realizzazione dell’abuso;
8) Per gli abusi realizzati su immobili vincolati, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, chiede all’ente preposto al vincolo, un parere vincolante, per l’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento;
9) L’Ente preposto al vincolo, si pronuncia sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento, e sulla domanda in sanatoria entro il termine perentorio di centottanta giorni;
10) La soprintendenza deve rendere il proprio parere entro il termine novanta giorni ed un termine perentorio;
11) Se i pareri non giungono nel tempo suddetto dirigente il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente;
12) Al rilascio del permesso o della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria va pagato una sanzione pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi;
13) La stessa ammenda va dai 1.032 euro a 30.984 euro
14) Per il rilascio della compatibilità paesaggistica, va applicata una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante
15) Si applica altresì il silenzio assenso sulla richiesta di permesso in sanatoria in zone non vincolate;
16) il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale deve pronunciarsi entro quarantacinque giorni;
17) Può interrompere il termine soltanto in caso di accertata carenza dei requisiti per la sanatoria, per cui il conteggio ricomincia di nuovo;
18) Se viene respinta la richiesta la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni.
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