SALVA-CASA: in 6 punti le violazioni edilizie che rientrano nelle tolleranze

SALVA-CASA: 6 punti per le tolleranze costruttive
SALVA-CASA
SALVA-CASA

Il Decreto Salva-Casa, Decreto Legge 24.5.2024 n°69, denominato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°124 del 29.5.2024, aggiorna in tema di attività edilizia, quanto riportato nel Testo Unico dell’Edilizia, in particolar modo, è stato introdotto un nuovo articolo 34 bis, denominato “Tolleranze costruttive”, e recepito dal DPR 380/2001, che rappresenta una nuova procedura per la valutazione delle tolleranze costruttive nelle attività edilizie. Vediamo i 6 punti che caratterizzano il suddetto articolo nonchè le novità sostanziali:
1) Vengono sanati il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, rendendo le stesse, non più violazioni edilizie, se contenute entro alcuni dei seguenti limiti:
2) Del 2 per cento, rispetto alle misure riportate nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
3) Del 3 per cento rispetto alle misure riportate nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
4) Del 4 per cento rispetto alle misure riportate nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
5) Del 5 per cento rispetto alle misure riportate nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati
6) Per il computo delle suddette superfici utili, si tiene conto di superfici assentite mediante il titolo edilizio, al netto di eventuali frazionamenti, intervenuti nel tempo

Riportiamo di seguito il Testo dell’articolo 36 bis del Decreto Legge 24.5.2024 n°69
Art. 34 -bis (Tolleranze costruttive)
“1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti: a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati; b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati; c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati; d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati. 1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.”

Leggi anche:

TITOLI EDILIZI: si ampliano le opere edilizie libere con il decreto Salva Casa

LE RISTRUTTURAZIONI: quali sono i lavori possibili nel 2024 con la detrazione del 50%

TITOLI EDILIZI: si ampliano le opere edilizie libere con il decreto Salva Casa

CONDONO EDILIZIO: come si applicano le riduzioni dell’oblazione e degli oneri concessori

CONDONO EDILIZIO: la mancata integrazione documentale dopo tre mesi fa bocciare l’istanza

CONDONO EDILIZIO: è possibile effettuare un accesso agli atti per un abuso edilizio?

CONDONO EDILIZIO: una riflessione sugli aspetti tecnici e legali

CONDONO EDILIZIO: se l’istanza è per edificazione in zona vincolata, la bocciatura è certa

CONDONO EDILIZIO: le vetrate panoramiche amovibili si realizzano in edilizia libera, decade la violazione edilizia?

CONDONO EDILIZIO: un’istanza bocciata ai sensi della Legge 47/85 può essere ripresentata?

Leggi o scarica:

Condividi:

  • Altri articoli

    Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Leggi la Policy.

    Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

    Chiudi