Il criterio del prezzo più basso può essere utilizzato nelle gare di appalto per i servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di importo superiore ai 140.000 euro? Questa è la questione centrale emersa da un’istanza di parere di precontenzioso presentata dall’Ordine degli Ingegneri, Architetti e Pianificatori (OICE) all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Una Stazione Appaltante, incaricata di un servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aveva avviato una procedura negoziata senza la previa pubblicazione del bando di gara. Il criterio di affidamento adottato era quello del prezzo più basso, scelta che ha sollevato dubbi e portato all’istanza di parere di precontenzioso presentata dall’OICE.
L’associazione contestava gli atti della procedura di gara, sottolineando che, ai sensi del Nuovo Codice Appalti, i servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 140.000 euro devono essere aggiudicati mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa. Questa disposizione si applica anche al servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, essendo un servizio di ingegneria.
L’ANAC, rispondendo con il parere di precontenzioso UPREC-PRE-732-2023-S-PREC DIR del 13 Ottobre 2023, ha sottolineato che il comma 2 dell’articolo 108 del Decreto Legislativo 31.3.2023 n°36 stabilisce l’obbligatorietà dell’aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 140.000 euro.
Tuttavia, il comma 3 dello stesso articolo concede alle Stazioni Appaltanti la facoltà di utilizzare il criterio del minor prezzo solo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, ad eccezione dei servizi ad alta densità di manodopera.
L’ANAC ha concluso affermando che non è possibile considerare i servizi di ingegneria, in particolare il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, come servizi standardizzati. Quindi, il criterio del prezzo più basso non può essere applicato a tali servizi quando il loro importo supera la soglia di 140.000 euro.
In sintesi, questo parere chiarisce che, nonostante la possibilità di utilizzare il criterio del prezzo più basso per alcuni servizi, i servizi di ingegneria, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, richiedono un’approccio diverso nell’aggiudicazione, prioritariamente basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa per garantire la qualità e l’efficienza nell’esecuzione dei progetti.
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