Eliminati in un colpo solo tutte le disposizione restrittive nei subappalti di lavoro. E’ quanto succede con l’approvazione della legge n° 238 del 23.12.2021 dedicato alle “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019- 2020”, che attraverso il suo articolo 10., ha adeguato le normative europee al nostro Codice degli Contratti, D.Lgs. (n. 50/2016). Oltre a modificare la normativa in merito alla redazione dei pagamenti degli acconti da effettuarsi negli appalti, ovvero le cause di esclusione previste all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ha modificato tutti i vincoli del subappalto previsti all’articolo 105 del suddetto del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare è stato totalmente abrogato il concetto di non subappaltabilità dei lavori ad imprese che hanno partecipato alle procedure di selezione del concorrente per le gare di appalto, ricordiamo che era riportato al comme 4 a) dell’articolo 105, come è stato abrogata totalmente la soglia percentuale di subappalto, che ricordiamo prima era del 30% poi passata al 50% ed ora totalmente libera, anche se la Stazione Appaltante può porre dei veti su quest’ultimo concetto, evidenziandolo negli atti di gara per preservare opere complesse. E’ finita anche la diatriba sulla triade di subappaltatori, infatti è stato totalmente abrogato il comma 6 dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, che prevedeva in fase di gara , l’obbligo di indicare una triade di subappaltatori per ogni categoria di lavori, oggetto per il contratto di appalto. Subappaltatori che potevano inficiare l’offerta dell’appaltatore se poi in tale triade vi erano imprese che potevano essere soggette a provvedimenti di esclusione di cui all’articolo 80 del del D.Lgs. n. 50/2016. Restano , invece, gli obblighi di richiesta del subappalto alla stazione appaltante, e la capacità del subappaltatore di poter accedere a contratti di lavori pubblici.
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