Novità sostanziali in tema di Subappalto da parte del Decreto Semplificazioni che è andato a modificare alcuni presupposti di cui all’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Vediamo le principali novità:
• Abolito totalmente il comma 5 dell’articolo 105, dove il limite riportato per il subappalto era pari al 30% dell’appalto. Infatti il Decreto Semplificazioni ha portato tale soglia al 50% dell’impprto di contratto, almeno fino al 31 ottobre 2021;
• Variato il comma 8 dell’articolo 105, ora non solo il contraente principale, ma anche il subappaltatore diventa responsabile in solido, dei lavori eseguiti, verso la stazione appaltante;
• Al comma 14 dell’articolo 105, si introduce gli stessi trattamenti economici e normativi per il personale dei subappaltatori di quelli previsti per le maestranze del contraente principale;
Le Stazioni Appaltanti possono inserire limite all’istituto del subappalto, introducendo nei documenti di gara specifici limiti dovuti alla complessità.
Leggi anche:
LE NEWS PER I FROFESSIONISTI: la mancata richiesta di autorizzazione al subappalto è un reato.
EDILIZIA: come fare per stipulare i subcontratti nelle costruzioni?
I CANTIERI DI RISTRUTTURAZIONE: i documenti da conservare in cantiere?