Al fine dell’accesso al Superbonus 110%, è da ricordare che non è possibile godere del suddetto beneficio se gli immobili oggetto di riqualificazione, sono realizzati mediante abusi edilizi senza istanza in sanatoria edilizia, ovvero per tutti quelli ritenuti difformi al titolo edilizio.
Per cui, mentre per quelli oggetto di abuso edilizio, possiamo capire immediatamente la casistica, cosa si intende invece per le opere difformi e quali di queste sono ritenute tollerabili?
Come previsto dal Testo Unico dell’Edilizia, ovvero all’articolo 34bis del Decreto Legislativo 380/2001, modificato ultimamente dal decreto Semplificazione, (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120), sono difformità edilizie accettabili tutte quelle contemplate nel 2% e riguardanti errori edilizi per le altezze o i distacchi dell’immobile, oppure per il posizionamento degli impianti ovvero per quanto riguarda le opere di rifinitura degli immobili stessi.
Per cui, tutte le difformità non rientranti nei limiti di cui al suddetto all’articolo 34 bis, sono qualificabili come veri e propri abusi edilizi, e se non sanati mediante successiva istanza di sanatoria, pregiudicano in modo sostanziale l’accesso al Superbonus 110%.
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