Il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°47 del 25.2.2022, ha portato novità nell’ambito dei Bonus dell’Edilizia, ed anche del Superbonus 110% , modificando alcuni articoli del Decreto Rilancio, Decreto Legge n. 34/2020 tra cui l’articolo 119. Per questo, è stato introdotto, un nuovo comma 13 bis,che riporta condanne di tipo penale, per i tecnici abilitati, che riportano false attestazioni o che omettano informazioni sulla realizzazione effettiva dei lavori e dei progetti, ovvero che asseverino in modo falso la congruità delle spese. Per gli stessi oltre ad una sostanziosa ammenda, è prevista la detenzione da due a cinque anni.
Riportiamo di seguito il nuovo comma 13 bis: Art. 119 del Decreto Legge 34/2020
“Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata”.
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