Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30.12.2018 n.145) ha prorogato per tutto il 2019 l’ accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici. La stessa, ha riconfermato le condizioni di accesso ai benefici fiscali, sia riguardanti l’efficienza energetica degli edifici e sia per le detrazioni di interventi di ristrutturazione per il periodo dal 1.1.19 al 31.12.19.
Vediamo in particolare le agevolazioni in essere per i serramenti.
Per Serramenti si intendono finestre con infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso i vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, (W/m2 K), riportati in Tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
In cosa consiste la detrazione fiscale per gli infissi?
Si può detrarre il 50% delle spese totali sostenute dall’ 1.1.2019 al 31.12.2019, per un importo massimo per ogni unità immobiliare di € 60.000 .
Quali sono i soggetti che possono beneficiare della detrazione fiscale?
• i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica;
• i contribuenti che hanno un diritto reale, sulle unità immobiliari oggetto di intervento;
• i contribuenti che sono proprietari di immobili accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, ed in regola con il pagamento di tributi.
Quali sono le spese ammissibili alla detrazione fiscale?
•la fornitura e posa in opera di finestre con infisso di una porta d’ingresso;
• la sostituzioni di vetri;
• la sostituzioni di una porta d’ingresso;
• la fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori;
• le prestazioni professionali, comprese di quelle per la redazione dell’APE.
Quali sono i requisiti tecnici speciali dell’intervento?
a) la sostituzione di elementi già esistenti e, o sue parti ma non per come nuova installazione;
b) deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
c) deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
Qual è la documentazione da inviare all’Enea?
1. la scheda descrittiva dell’intervento;
2. il collaudo dei lavori la dichiarazione di conformità;
3. la scheda intervento sottoscritta da un tecnico abilitato.
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