EDILIZIA: per l’ascensore nessun titolo basta solo l’autorizzazione antisismica.

E’ quanto indicato in una sentenza Tar Lazio, con la sentenza 11553/2018 la quale chiarisce un importante concetto.
I FATTI:
A seguito di un’ingiunzione comunale per la rimozione o demolizione di un’ascensore installato in un immobile di un condominio è stato fatta ai seguenti soggetti: responsabile collaudatore, condominio interessato, nonché al direttore dei lavori, al progettista e alla ditta esecutrice responsabile, la relativa demolizione entro 60 giorni dell’ascensore abusivamente realizzato.
La Sentenza n°11553/2018, nei punti salienti ha puntualizzato quanto segue:
“Per apprezzare la fondatezza delle censure è necessario premettere che gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, come la realizzazione di ascensori interni, montacarichi, servoscala e rampe rientrano tra i lavori di edilizia libera.
Lo ha chiarito definitivamente il Glossario unico per le opere di edilizia libera (DM 2 marzo 2018, in attuazione dalla disciplina sulla S.c.i.a. recata dal D.lgs. 222/2016) che elenca tali interventi tra le opere di edilizia libera”, inoltre ha evidenziato che“In sostanza, si tratta di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione, che non possono essere in alcun modo ubicati all’interno di questa, come possono essere quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione, senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo.
Trattandosi, peraltro, di realizzazione di un ascensore su un edificio situato in zona sismica, la normativa che dispensa dal titolo abilitativo deve essere integrata con le disposizioni contenute nel D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) relative alla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche e alle corrispondenti sanzioni per violazioni”. Continuando
“Dall’esame della normativa appena descritta si desume la necessità, a prescindere dal titolo edilizio, non richiesto dalla legge, che l’intervento per la costruzione di un ascensore in zona sismica sia autorizzato dall’ufficio tecnico regionale” e per finire:“Non essendo stata eseguita una ristrutturazione edilizia, bensì un intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche mediante l’installazione di un ascensore interno, ma essendo, d’altra parte, carente la documentazione attestante il rispetto della normativa antisismica, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento ed attendere la definizione dell’eventuale processo penale ovvero le determinazioni del competente ufficio tecnico regionale”.

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