Ma cosa devono contenere i trasferimenti di proprietà e di altri diritti reali su fabbricati già esistenti, mediante scritture private?
Secondo l’art. 29, comma 1-bis, della L. 28/02/1985, n. 52, i trasferimenti di proprietà e di altri diritti reali su fabbricati già esistenti, mediante scritture private devono contenere, pena la nullità, per le le unita’ immobiliari urbane, i seguenti dati:
- il riferimento alle planimetrie depositate in catasto;
- l’identificazione catastale;
la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita’ allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua:
• la verifica della conformita’ degli atti con le risultanze dei registri immobiliari;
• gli intestatari catastali.