I TITOLI EDILIZI: il trasferimento di diritti reali su fabbricati gia’ esistenti.

Ma cosa devono contenere  i trasferimenti di proprietà e di altri diritti reali su fabbricati già esistenti, mediante scritture private?

Secondo l’art. 29, comma 1-bis, della L. 28/02/1985, n. 52, i trasferimenti di proprietà e di altri diritti reali su fabbricati già esistenti, mediante scritture private devono contenere, pena la nullità, per le  le unita’ immobiliari urbane,  i seguenti dati:

  • il riferimento alle planimetrie depositate in catasto;
  • l’identificazione catastale;

la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita’ allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.

Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua:

la verifica della conformita’ degli atti con le risultanze dei registri immobiliari;
gli intestatari catastali.

 

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