TITOLI EDILIZI: vale solo il Permesso a Costruire per il Cambio di Destinazione d’Uso?

TITOLI EDILIZI: vale solo il Permesso a Costruire per il Cambio di Destinazione d'Uso
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha recentemente emesso una sentenza, pubblicata il 03/11/2023 con numero N. 16323/2023, che mette in luce l’importanza del permesso di costruire nel contesto dei titoli edilizi, in particolare per il cambio di destinazione d’uso. Questo verdetto è emerso in risposta a un ricorso presentato contro una determinazione dirigenziale di un comune, che riguardava la sospensione di opere eseguite senza il necessario titolo edilizio.
La controversia verteva sulla contestazione da parte dell’amministrazione locale di difformità rispetto alle opere comunicate attraverso la Dichiarazione Inizio Attività (DIA). In particolare, l’amministrazione contestava lavori che avevano comportato il cambio di destinazione d’uso di un locale garage, includendo l’ampliamento del bagno, l’installazione di una cucina, l’apertura di un vano finestra, la sostituzione della copertura del tetto e lo spostamento di tramezzature e vani porta.
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale ha chiarito che, in presenza di un cambio di destinazione d’uso con modifica della categoria funzionale di parte dell’unità immobiliare, è essenziale ottenere il permesso di costruire. La sentenza ha sottolineato che le opere in questione, pur potendo sembrare singolarmente irrilevanti, devono essere valutate globalmente per individuare il titolo edilizio necessario alla loro esecuzione.
La giurisprudenza richiamata nella sentenza evidenzia che il cambio di destinazione d’uso tra locali accessori e vani ad uso residenziale richiede in ogni caso il permesso di costruire. Questa distinzione è fondamentale nell’ambito di una unità immobiliare ad uso residenziale, poiché i locali accessori, come autorimesse, cantine e locali di servizio, non sono considerati superficie edificabile.
Il Tribunale ha chiarito che la trasformazione di un garage, magazzino o soffitta in un locale abitabile costituisce un ampliamento della superficie residenziale, con conseguente impatto sul carico urbanistico, e richiede il permesso di costruire. La sentenza sottolinea che questo principio si applica indipendentemente dalle opere specifiche eseguite e che modificare locali accessori in vani ad uso residenziale ha implicazioni urbanistiche e sanitarie rilevanti.
In conclusione, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio conferma chiaramente che il permesso di costruire è imprescindibile per il cambio di destinazione d’uso, anche quando si tratta di locali accessori. Tale decisione sottolinea l’importanza di rispettare le normative edilizie vigenti per evitare controversie e garantire la legalità nei processi di trasformazione immobiliare.

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