Con la Sentenza del Tar Lazio n°4413/2021, si è andato ad evidenziare le modalità di calcolo della percentuale del 2%, che non costituisce violazione edilizia delle misure previste nel titolo abilitativo. Ricordiamo a tal proposito che l’art. 34 bis del DPR n. 380/2001, che stabilisce che “il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità abitative non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo”. Ma come calcolare il 2% di incremento? L’interpretazione della sentenza 4413/2021, è quella in cui detta percentuale va “riferito, appunto, alle “singole unità abitative” e, soprattutto, all’esigenza sostanziale di garantire quanto più possibile la corretta esecuzione dei progetti costruttivi autorizzati, con conseguente irrilevanza soltanto degli scostamenti di lieve entità (2% della superficie del singolo appartamento), inquadrabili nelle “tolleranze di cantiere”, e non di sensibili modifiche al progetto approvato, che altrimenti potrebbero essere tanto più estese quanto più grande risulti l’edificio complessivo”. Per cui il suddetto incremento di cantiere, detto anche tolleranze di cantiere, vanno calcolate sulle superfici non di un intero progetto ma delle singole unità immobiliare assentite con il titolo edilizio.
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